Precedenze dopo la riforma dei Carabinieri e del giudice unico


09/01/2001

Domanda

La recente riforma che equipara l'arma dei Carabinieri a IV forza armata cosa cambia nell`ordine delle precedenze? Tra un tenente generale (E.I.) comandante di Regione militare e un Generale c.a. dei C.C. quale dei due precede?Si segue l`ordine di anzianità tra le due cariche o vi la precedenza segue l`importanza dell`incarico? Altro quesito: la riforma del giudice unico non ha forse ampliato le competenze del Procuratore della Repubblica? Quale l'effetto sull'ordine delle precedenze?



Risposta

Le modifiche (carabinieri IV forza armata e relativi strascichi) alle quali ci si riferisce hanno determinato non pochi cambiamenti nell`ordine delle precedenze. Comandante generale dell`Arma, della GdF e Capo della Polizia sono stati "promossi", scalando parecchie posizioni. Il susseguente status quo - pur non avendo ancora, ad oggi, prodotto una novella nei regolamenti vigenti - è già entrato a far parte di quella "prassi" che, in assenza di norme, a volte viene provvidenzialmente a colmare un vuoto, fonte di difficoltà e incomprensioni. Ma le posizioni "relative" tra i singoli soggetti (ripetiamo, tutti "saliti" nell`ordine delle precedenze) sono rimaste le stesse. Quanto ai singoli militari, a maggior ragione nulla è cambiato: la regola generale secondo la quale tra militari la precedenza si determina in ragione del grado e, a parità, dell`anzianità nel grado, non potrebbe essere cambiata da nessuna modifica relativa alla posizione dei corpi di appartenenza (pure se così fosse stato). Quindi, tra un tenente generale comandante di regione militare e un generale c.a. dei carabinieri, oggi come ieri precede il più anziano nella carica, non essendovi alcuna relazione di sovraordinazione gerarchica tra i due. Quanto alla riforma del giudice unico, vero è che sono state ampliate le competenze del Procuratore della Repubblica, ma altrettanto è avvenuto per quelle del Presidente del Tribunale. Insomma, nel rapporto fra le due cariche poco o nulla è mutato, sicché non sarebbe giustificato cambiarne la posizione nell`ordine delle precedenze.

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